Art. 3 Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa: a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito; b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.