Art. 3 
 
  Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa: 
    a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate  fino  al
30 aprile 2011, sono imputate,  a  valere  sui  fondi  nazionali,  le
risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'  imputato  il  30%  delle
risorse per i sostegni al reddito; 
    b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito  erogate  dal  1°
maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le  risorse
per le contribuzioni  figurative  ed  il  60%  delle  risorse  per  i
sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e'  imputato  il  40%  delle
risorse per i sostegni al reddito.