IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999  che
stabilisce le norme minime per la protezione delle  galline  ovaiole,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee  n.L  203
del 3 agosto 1999; 
  Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio  2002
relativa alla registrazione  degli  stabilimenti  di  allevamento  di
galline ovaiole di  cui  alla  direttiva  1999/74/CE  del  Consiglio,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n.  L  30
del 31 gennaio 2002; 
  Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267  di  attuazione
delle direttive 1999/74/CE  e  2002/4/CE,  per  la  protezione  delle
galline ovaiole e  la  registrazione  dei  relativi  stabilimenti  di
allevamento, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  219  del  20
settembre 2003, e in particolare  l'art.  3,  lettera  b)  che  vieta
l'utilizzo di gabbie non modificate dal 1° gennaio 2012; 
  Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministro della  salute  recante
modifica degli allegati al decreto legislativo  29  luglio  2003,  n.
267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE  e  2002/4/CE,  per  la
protezione delle galline ovaiole  e  la  registrazione  dei  relativi
stabilimenti di allevamento, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
111 del 15 maggio 2006; 
  Visto l'art. 37, comma 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 -  Legge
comunitaria 2008, recante modifica del decreto legislativo 29  luglio
2003, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 11 dicembre 2009 e in particolare  l'art.  17,  comma  3,
relativo  all'obbligo  di  inserimento  nella  banca  dati   anagrafe
zootecnica (BDN), entro il 31 gennaio di ogni anno, della rilevazione
del numero medio di galline ovaiole presenti nell'allevamento; 
  Visto il regolamento (CE) n.  589/2008  della  Commissione  del  23
giugno 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1234  /2007  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   le   norme   di
commercializzazione applicabili alle uova; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del  Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e   successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione  del  regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la risoluzione del Parlamento europeo del  16  dicembre  2010
sul settore delle galline ovaiole nell'UE:  divieto  di  utilizzo  di
gabbie in batteria a decorrere dal 2012; 
  Considerato l'ordine del giorno della Conferenza  delle  regioni  e
province autonome 10/139/CR10b/C10  sull'attuazione  della  direttiva
1999/74/CE e 2002/04/CE relativa al benessere delle  galline  ovaiole
allevate in gabbia; 
  Ritenuto che occorre adottare misure per accompagnare  il  processo
di cambiamento dei sistemi di allevamento mediante l'introduzione  di
nuove gabbie e metodi di allevamento alternativi; 
  Considerato che e' necessario favorire l'accesso  ai  finanziamenti
per i produttori che intendono mettersi a  norma  sulla  base  di  un
programma  volontario  di  investimenti  da  realizzare  nel  periodo
2011-2014; 
  Ritenuto che gli investimenti  per  l'adeguamento  dei  sistemi  di
allevamento  possono  essere  incentivati  mediante  i  programmi  di
sviluppo rurale  e  altri  strumenti  di  finanziamento  regionali  e
nazionali, quali il  rilascio  di  garanzie  dirette  e  di  garanzie
sussidiarie da parte di ISMEA, i  contratti  di  filiera  di  cui  al
decreto interministeriale 22 novembre 2007 e i piani di settore; 
  Considerato che, in conformita' con quanto disposto dal regolamento
n. 1698/2005, art. 26, qualora gli investimenti siano effettuati allo
scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno puo' essere
concesso solo agli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei
requisiti comunitari di nuova introduzione e in tal caso  all'azienda
agricola puo' essere accordata una proroga non superiore  a  36  mesi
dalla data in cui il nuovo requisito  acquista  efficacia  vincolante
nei suoi confronti affinche' la stessa possa conformarsi ad esso; 
  Considerato  che  si  rende  necessaria  una   ricognizione   degli
investimenti che i singoli  allevamenti  dovranno  realizzare  e  dei
relativi costi di investimento e tempi di esecuzione; 
  Ritenuto  opportuno  realizzare  un  registro   informatico   degli
investimenti per singolo allevamento da mettere a disposizione  delle
amministrazioni centrali e regionali per programmare  l'attivita'  di
competenza; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 27 luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Campo di applicazione e soggetti interessati 
 
  1. Il presente decreto definisce modalita', criteri e procedure per
la presentazione dell'istanza di adesione volontaria al programma  di
adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole  alle
norme per il benessere  animale,  mediante  l'introduzione  di  nuove
gabbie e metodi di allevamento alternativi conformi alle disposizioni
dell'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera c) del decreto legislativo
29 luglio 2003, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Le istanze di adesione al programma di  adeguamento,  presentate
dai  soggetti  di  cui  al  successivo  comma   4,   contenenti   gli
investimenti  programmati  per  conformare   gli   allevamenti   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2003, sono inserite
in un  elenco  nazionale  da  istituire  presso  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   con   articolazione
regionale. L'istanza deve contenere altresi' la dichiarazione di aver
inserito nella banca dati anagrafe zootecnica (BDN) i  dati  relativi
al numero di galline ovaiole presenti in allevamento, aggiornati alla
data di presentazione dell'istanza stessa. 
  3. L'inserimento dell'allevamento nell'elenco di cui al  precedente
comma 2, potra' costituire condizione per l'accesso ai  programmi  di
sviluppo rurale e ad altri strumenti  di  finanziamento  regionali  e
nazionali. 
  4. Sono abilitati a presentare l'istanza  di  adesione  di  cui  al
comma 1, i proprietari o  detentori  di  galline  ovaiole  che  siano
iscritti al registro degli allevamenti di galline  ovaiole  istituito
presso il Servizio veterinario ASL territorialmente competente  e  si
impegnino formalmente al rispetto  di  una  densita'  minima  di  750
centimetri quadrati di superficie per ogni gallina ovaiola  (allegato
D, art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2003  e
successive modifiche ed integrazioni) a partire dal 1° gennaio 2012. 
  5. In conformita' con quanto  previsto  dalla  legge  n.  241/1990,
tutte le istanze intese a conformare  gli  allevamenti  avicoli  alle
disposizioni di cui al decreto  legislativo  n.  267/2003  presentate
alle amministrazioni regionali od ai rispettivi organismi pagatori  e
dai medesimi enti ritenute ammissibili  entro  il  31  dicembre  2011
vengono inserite d'ufficio da parte  delle  amministrazioni  medesime
nel programma disciplinato dal presente decreto,  rimanendo  in  capo
alle medesime regioni ogni adempimento di  carattere  procedurale  ed
istruttorio. 
  6.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente   decreto   gli
allevamenti di galline ovaiole e di galline riproduttrici del  genere
«Gallus»  non  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  decreto
legislativo n. 267/2003.