Art. 3 
 
 
          Istituzione e gestione del registro delle istanze 
 
  1. E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali il registro delle  istanze  del  programma  di
adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole  alle
norme per il benessere animale. 
  2. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
assicura la disponibilita', nell'ambito del SIAN, dei dati  contenuti
nel registro di  cui  al  precedente  comma  1  alle  amministrazioni
centrali e regionali per l'espletamento delle attivita' di rispettiva
competenza.