Art. 3 Istituzione e gestione del registro delle istanze 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro delle istanze del programma di adeguamento degli impianti di allevamento delle galline ovaiole alle norme per il benessere animale. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura la disponibilita', nell'ambito del SIAN, dei dati contenuti nel registro di cui al precedente comma 1 alle amministrazioni centrali e regionali per l'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.