IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 15 aprile 2008 presentata  dall'Impresa  Bayer
Cropscience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
BUCTRIL UNIVERSAL contenente la sostanza attiva Bromoxinil e 2,4 D; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  ed  il  Centro   Internazionale   per   gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria per l'esame delle  istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 9 agosto 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva 2,4 D, nell'Allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995
n. 194 fino  al  30  novembre  2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/03/CE della Commissione del 28 novembre 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva 2,4  D  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Visto il decreto del 18 giugno 2004 di  inclusione  della  sostanza
attiva bromoxinil, nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2012 in  attuazione  della  direttiva
2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'Impresa  Bayer
Cropscience  Srl  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto  Istituto  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 18 maggio 2010 prot.16666 con la
quale e' stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico  -
scientifici  aggiuntivi  indicati  dal   sopracitato   Istituto,   da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra indicata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 24 giugno 2011 da cui  risulta  che
l' Impresa Bayer Cropscience  Srl  ha  presentato  la  documentazione
richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto BUCTRIL UNIVERSAL  fino  al  31
dicembre 2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva 2,4 D,  fatta  salva  la  presentazione  dei  dati  tecnico  -
scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale  in  Milano,  Viale
Certosa 130, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato BUCTRIL UNIVERSAL con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva 2,4 D nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.
194. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 4 - 5 - 10. 
  Il  prodotto  in  questione  importato  in  confezione  pronte  per
l'impiego dello stabilimento dell' Impresa: Bayer  CropScience  Ltd.,
Norwich (Inghilterra). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14281. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello