Art. 5 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Montello Rosso» o «Montello» e' tenuto, a norma di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.