(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
1. Le operazioni di vinificazione dei vini  di  cui  all'articolo  2,
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nell'art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni
tradizionali di produzione, e' consentito che tali  operazioni  siano
effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in  parte
nella zona di produzione di cui al citato art. 3, ed  in  quelli  di:
Altivole, Arcade, Farra  di  Soligo,  Pieve  di  Soligo,  Trevignano,
Valdobbiadene e Vidor. 
2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  70%
per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi  i  limiti  di  cui
sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto  alla  denominazione
d'origine controllata  e  garantita.  Oltre  detto  limite  tutta  la
partita perde il diritto alla denominazione d'origine  controllata  e
garantita. 
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le  loro  peculiari
caratteristiche. 
4.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Montello  rosso"  o  "Montello"  devono  essere  sottoposti  ad   un
affinamento che dovra' essere: 
- di almeno 18 mesi di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno
6 mesi in bottiglie; 
- e di almeno 24 mesi per la tipologia superiore  di  cui  almeno  12
mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in bottiglia. 
L'affinamento decorre dal  primo  novembre  dell'anno  di  produzione
delle uve.