Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, le denominazioni utilizzate hanno il seguente significato: a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera - 6° Reparto - Sicurezza della navigazione; b) Autorita' marittime: gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; c) Convenzione SOLAS 74: convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successive modificazioni; d) Company: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal codice ISM; e) Armatore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita' di gestione della nave; f) Organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli; g) Organismo affidato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati; h) Ente tecnico: cosi' come definito dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616; i) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni; j) Codice ISM: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000, nella sua versione aggiornata; k) Codice ISPS: codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, adottato il 12 dicembre 2002 con la risoluzione n. 2 della Conferenza dei governi contraenti della convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in mare, cosi' come emendato e per quanto applicabile; l) NMP: Nuclei militari di protezione della Marina militare italiana; m) SSP: come definito dalla Regola IX parte A dell'ISPS Code (International Code for the security of ship and port facilities).