Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, salvo  diversamente  indicato,  le
denominazioni utilizzate hanno il seguente significato: 
  a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera - 6° Reparto - Sicurezza della navigazione; 
  b) Autorita' marittime: gli uffici locali di cui  all'art.  17  del
codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del
Comando generale del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera; 
  c)  Convenzione  SOLAS   74:   convenzione   internazionale   sulla
salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra  il
1° novembre 1974, di  cui  alla  legge  23  maggio  1980,  n.  313  e
successive modificazioni; 
  d) Company: l'armatore della nave o qualsiasi altra  organizzazione
o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo,  che
ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave
e che, nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di  assolvere
a tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal codice ISM; 
  e) Armatore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attivita'
di gestione della nave; 
  f) Organismo autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi
del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto l'autorizzazione,
ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, da parte del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  al  rilascio  dei
certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed
i relativi controlli; 
  g) Organismo affidato: qualsiasi organismo  riconosciuto  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 391/2009 che abbia ottenuto delega, ai  sensi
del decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  da  parte  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'effettuazione  dei
controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio  dei  certificati
statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi
certificati; 
  h) Ente tecnico: cosi' come definito dall'art. 3, comma 1,  lettera
f) della legge 5 giugno 1962, n. 616; 
  i) Codice IMDG: codice marittimo internazionale  per  il  trasporto
delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con  risoluzione
A. 81(IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni; 
  j) Codice ISM: il codice internazionale di gestione della sicurezza
delle  navi   e   della   prevenzione   dell'inquinamento,   adottato
dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 4 novembre 1993
mediante la risoluzione A.741(18), come modificato dal comitato della
sicurezza marittima con la risoluzione MSC.104 (73)  del  5  dicembre
2000, nella sua versione aggiornata; 
  k) Codice ISPS: codice internazionale per la sicurezza delle navi e
degli  impianti  portuali,  adottato  il  12  dicembre  2002  con  la
risoluzione n.  2  della  Conferenza  dei  governi  contraenti  della
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita in
mare, cosi' come emendato e per quanto applicabile; 
  l)  NMP:  Nuclei  militari  di  protezione  della  Marina  militare
italiana; 
  m) SSP: come definito  dalla  Regola  IX  parte  A  dell'ISPS  Code
(International Code for the security of ship and port facilities).