Art. 4 Locale deposito munizioni 1. Le unita' ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno per la classe 1.4S «Esplosivi» di cui al Codice IMDG. 2. Il locale per il deposito e trasporto di munizioni e' dichiarato idoneo e conforme ai regolamenti dell'Organismo autorizzato della nave. Le navi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), certificate successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a quanto previsto dai regolamenti dell'ente tecnico. 3. L'idoneita' e conformita' del locale e' dimostrata attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli organismi/ente di cui al comma 2.