Art. 4 
 
 
                      Locale deposito munizioni 
 
  1. Le unita' ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del  presente
decreto devono possedere idoneo locale per il deposito e trasporto di
munizioni classificate almeno per la classe 1.4S «Esplosivi»  di  cui
al Codice IMDG. 
  2. Il locale per il deposito e trasporto di munizioni e' dichiarato
idoneo e conforme ai  regolamenti  dell'Organismo  autorizzato  della
nave. Le navi di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),  certificate
successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi a  quanto
previsto dai regolamenti dell'ente tecnico. 
  3. L'idoneita' e conformita' del locale  e'  dimostrata  attraverso
specifica attestazione da rilasciarsi a cura degli organismi/ente  di
cui al comma 2.