Art. 6 Misure di sicurezza marittima 1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco a bordo del naviglio mercantile nazionale, del personale di cui all'art. 1, comma 1, per cio' che attiene la sicurezza marittima, e' condotta attraverso l'uso di apposite procedure e misure da inserirsi negli Ship Security Plan (SSP) delle navi che si recano nelle aree di mare di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto. 2. Tali emendamenti sono sottoposti all'approvazione del Capo del compartimento marittimo competente ai sensi della normativa vigente in materia.