Art. 6 
 
 
                    Misure di sicurezza marittima 
 
  1. La valutazione dei rischi, connessa con l'imbarco  a  bordo  del
naviglio mercantile nazionale, del personale di cui all'art. 1, comma
1,  per  cio'  che  attiene  la  sicurezza  marittima,  e'   condotta
attraverso l'uso di apposite procedure e misure  da  inserirsi  negli
Ship Security Plan (SSP) delle navi che si recano nelle aree di  mare
di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto. 
  2. Tali emendamenti sono sottoposti all'approvazione del  Capo  del
compartimento marittimo competente ai sensi della  normativa  vigente
in materia.