Art. 7 
 
 
                      Dotazioni di salvataggio 
 
  1. L'imbarco dei NMP a bordo delle navi di cui all'art. 1, comma  1
deve avvenire nel limite massimo indicato nei pertinenti  certificati
di sicurezza statutari in possesso dell'unita'. 
  2. E' facolta' dell'amministrazione, per eccezionali  e  comprovate
motivazioni, consentire, di volta  in  volta,  eventuali  deroghe  al
comma 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla Regola 5 del
Capitolo I ed, in analogia alle previsioni della Regola 21.1.1.1  del
Capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.