Art. 7 Dotazioni di salvataggio 1. L'imbarco dei NMP a bordo delle navi di cui all'art. 1, comma 1 deve avvenire nel limite massimo indicato nei pertinenti certificati di sicurezza statutari in possesso dell'unita'. 2. E' facolta' dell'amministrazione, per eccezionali e comprovate motivazioni, consentire, di volta in volta, eventuali deroghe al comma 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui alla Regola 5 del Capitolo I ed, in analogia alle previsioni della Regola 21.1.1.1 del Capitolo III della Convenzione SOLAS 74, come emendata.