IL DIRETTORE PROVINCIALE 
                        del lavoro di Bologna 
 
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  recante  interventi
correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare,  l'art.
7, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773
abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955,  n.
407; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione, le funzioni amministrative in  materia  di
determinazione  delle   tariffe   minime   per   le   operazioni   di
facchinaggio,  funzioni  precedentemente  svolte  dalle   Commissioni
provinciali per la disciplina dei lavori di  facchinaggio,  soppresse
ai sensi dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
medesimo; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  1996,  n.  687,  che  ha
unificato gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro  nella
direzione provinciale del lavoro attribuendo i  compiti  gia'  svolti
dall' U.P.L.M.O. al Servizio  politiche  del  lavoro  della  predetta
Direzione; 
  Visto il Protocollo sulla politica dei redditi e  dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 23 luglio 1993; 
  Vista la circolare  del  Ministero  del  lavoro  e  P.S.  Direzione
generale dei rapporti di lavoro -Divisione V  -  n.  25157/70  del  2
febbraio 1995, inerente  il  Regolamento  sulla  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe; 
  Vista la circolare  del  Ministero  del  lavoro  e  P.S.  Direzione
generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 5/25O2O/7O/FAQ del
18 marzo 1997, inerente i compiti  delle  Direzioni  provinciali  del
lavoro in materia di  determinazione  delle  tariffe  minime  di  cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994; 
  Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  logistica,
trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi
accordi e rinnovi, con particolare riguardo al  Contratto  collettivo
nazionale del lavoro del 26 gennaio 2011; 
  Visto il precedente decreto in materia  n.  14/2008  emanato  dalla
Direzione provinciale del lavoro di Bologna; 
  Considerata la necessita' di determinare le tariffe minime  per  le
operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi  o  riuniti  in
organismi associativi; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori  del
settore e le associazioni del movimento cooperativo,  nel  corso  dei
mesi di luglio e settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Determinazione delle tariffe e campo di applicazione 
 
  Le tariffe minime inderogabili per le  operazioni  di  facchinaggio
nella Provincia di Bologna sono rideterminate nella misura  stabilita
dall'art. 2 del presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto
previsto nel successivo art. 3. 
  Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i
comuni della provincia di Bologna.