IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Bologna Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall' U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione; Visto il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 23 luglio 1993; Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro -Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 5/25O2O/7O/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al Contratto collettivo nazionale del lavoro del 26 gennaio 2011; Visto il precedente decreto in materia n. 14/2008 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Bologna; Considerata la necessita' di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi; Sentite le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, nel corso dei mesi di luglio e settembre 2011; Decreta: Art. 1 Determinazione delle tariffe e campo di applicazione Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Bologna sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 del presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3. Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della provincia di Bologna.