Art. 2 
 
 
              Tariffa minima per lavori di facchinaggio 
 
  Per le prestazioni di facchinaggio in economia  la  tariffa  minima
inderogabile e' stabilita nella misura di: 
    prestazione comune:  euro  17,81  (cosi'  composto:  15,72  costo
orario compresi ferie oneri differiti assenze;  +  0,4  formazione  e
sicurezza; + 0,1 enti bilaterali e assistenza  integrativa;  +  10  %
costi generali e utile) per ciascuna ora; 
    prestazione qualificata: euro 18,59 (cosi' composto: 16,49  costo
orario compresi ferie oneri differiti assenze;  +  0,4  formazione  e
sicurezza; + 0,1 enti bilaterali e assistenza  integrativa;  +  10  %
costi generali e utile) per ciascuna ora. 
  Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente
per l'inizio  del  lavoro  a  quello  in  cui  il  lavoro  stesso  ha
effettivamente inizio e' superiore ai 30 minuti, non  per  causa  dei
lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' nella  misura
della tariffa oraria per ogni ora o  frazione  di  ora  trascorsa  in
attesa oltre i 30 minuti. 
  La stessa indennita' di attesa si applica anche nel  caso  in  cui,
per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per  le  quali
sono stati chiamati non vengono effettuate. 
  Detto compenso sara' corrisposto soltanto per il periodo durante il
quale i lavoratori sono rimasti  a  disposizione  dei  committenti  a
partire dal momento per il quale il servizio stesso e' stato ordinato
dal committente.