Art. 2 Tariffa minima per lavori di facchinaggio Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile e' stabilita nella misura di: prestazione comune: euro 17,81 (cosi' composto: 15,72 costo orario compresi ferie oneri differiti assenze; + 0,4 formazione e sicurezza; + 0,1 enti bilaterali e assistenza integrativa; + 10 % costi generali e utile) per ciascuna ora; prestazione qualificata: euro 18,59 (cosi' composto: 16,49 costo orario compresi ferie oneri differiti assenze; + 0,4 formazione e sicurezza; + 0,1 enti bilaterali e assistenza integrativa; + 10 % costi generali e utile) per ciascuna ora. Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio e' superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' nella misura della tariffa oraria per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti. La stessa indennita' di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate. Detto compenso sara' corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso e' stato ordinato dal committente.