Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di Origine Controllata «Terre di Pisa», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Regione Toscana.