Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a  Denominazione  di
Origine Controllata «Terre di Pisa», provenienti  da  vigneti  aventi
base   ampelografica   conforme   alle   disposizioni    dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione
dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in  questione,  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61,
e conformemente alle disposizioni impartite dalla Regione Toscana.