Articolo 5 (Norme per la vinificazione) 1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni riportati nell'art. 3. Tuttavia, tali operazioni, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincia di Pisa. 2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. 3. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno 16 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in recipienti di legno o altro materiale e 4 mesi di affinamento in bottiglia.