(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
1. Le operazioni di  vinificazione,  affinamento,  invecchiamento  ed
imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere  effettuate
nel territorio  amministrativo  dei  comuni  riportati  nell'art.  3.
Tuttavia, tali  operazioni,  possono  essere  effettuate  nell'intero
territorio amministrativo della provincia di Pisa. 
2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore
al 70%. 
3. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa"  non
possono  essere  immessi  al  consumo  se  non  dopo  un  periodo  di
invecchiamento di almeno 16 mesi a partire dal 1° novembre  dell'anno
di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in recipienti di legno
o altro materiale e 4 mesi di affinamento in bottiglia.