Articolo 7 (Etichettatura, designazione e presentazione) 1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari 2. E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 3. E consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e localita', come da Allegato A al presente disciplinare. 4. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010. 4. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.