(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
            (Etichettatura, designazione e presentazione) 
 
1. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  Denominazione  di
Origine  Controllata  "Terre  di  Pisa"  e'  vietata  l'aggiunta   di
qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore e similari 
2.  E  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  marchi  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
3.  E  consentito   altresi'   l'uso   di   indicazioni   geografiche
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,  aree,  fattorie,
zone e localita', come da Allegato A al presente disciplinare. 
4. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato  dal
relativo toponimo, ai sensi  dell'  art.  6,  comma  8,  del  Decreto
legislativo n° 61/2010. 
4.  Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti   i   vini   a
Denominazione di Origine Controllata "Terre di  Pisa"  deve  figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.