Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a  Denominazione  di
Origine Controllata «Terre di Cosenza», provenienti da vigneti aventi
base   ampelografica   conforme   alle   disposizioni    dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione
dei medesimi allo schedario viticolo per  la  DOC  in  questione,  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2.I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti  delleDOC  dei  vini
«Donnici», «Pollino», «San Vito di Luzzi», «Verbicaro»  e  all'elenco
delle vigne dei vini a IGT «Esaro», «Condoleo» e «Valle  del  Crati»,
di cui ai decreti  in  premessa,  sono  da  ritenere  automaticamente
iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Terre  di  Cosenza»,  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  3. Le scorte dei vini a Denominazione di  Origine  Controllata  e/o
atte a divenire a Denominazione  di  Origine  Controllata  «Donnici»,
«Pollino», «San Vito di Luzzi», «Verbicaro» e dei vini a IGT e/o atti
a divenire a IGT «Esaro», «Condoleo» e «Valle del Crati», ottenute in
conformita'  delle  disposizioni  contenute   nei   disciplinari   di
produzione riconosciuti e modificati con  le  disposizioni  normative
richiamate in premessa, detenute dalle ditte produttrici alla data di
entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012)  possono
essere commercializzate fino ad esaurimento  delle  scorte  medesime,
previa comunicazione  al  soggetto  autorizzato  al  controllo  sulla
produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica
vigente normativa. 
  4. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1,
la denominazione di origine  controllata  «Terre  di  Cosenza»,  puo'
essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla
corrente  vendemmia  2011,  purche'   le   relative   partite   siano
rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare  ed  a
condizione  che  i  produttori  interessati   effettuino   preventiva
comunicazione al soggetto autorizzato al controllo  sulla  produzione
della denominazione di origine controllata  in  questione,  ai  sensi
della specifica vigente normativa.