Art. 5 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  Denominazione  di  Origine  Controllata
«Terre di Cosenza» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti stabiliti negli  annessi  disciplinari  di
produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 18 ottobre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari