Annesso 1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TERRE DI COSENZA» Articolo 1. 1. La denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, anche con la menzione riserva, passito, vendemmia tardiva e novello; rosato, anche nella tipologia spumante; bianco, anche nelle tipologie spumante, passito e vendemmia tardiva; Magliocco, anche nelle tipologie spumante rose' e passito; Greco bianco, anche nelle tipologie spumante e passito; Guarnaccia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito; Malvasia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito; Montonico bianco (localmente detto Mantonico), anche nelle tipologie spumante e passito; Pecorello, anche nelle tipologie spumante e passito; Chardonnay, anche nelle tipologie spumante e passito; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet Sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese. 2. L'utilizzo delle sottozone: "Condoleo", Donnici", "Esaro", "Pollino", "San Vito di Luzzi", "Colline del Crati", "Verbicaro", sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.