(Annesso-art. 1)
                                                            Annesso 1 
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                     DEI VINI «TERRE DI COSENZA» 
 
                             Articolo 1. 
 
1. La denominazione di origine  controllata  "Terre  di  Cosenza"  e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti
tipologie: 
 
rosso, anche con la menzione riserva, passito,  vendemmia  tardiva  e
novello; 
rosato, anche nella tipologia spumante; 
bianco, anche nelle tipologie spumante, passito e vendemmia tardiva; 
Magliocco, anche nelle tipologie spumante rose' e passito; 
Greco bianco, anche nelle tipologie spumante e passito; 
Guarnaccia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito; 
Malvasia bianca, anche nelle tipologie spumante e passito; 
Montonico bianco (localmente detto Mantonico), anche nelle  tipologie
spumante e passito; 
Pecorello, anche nelle tipologie spumante e passito; 
Chardonnay, anche nelle tipologie spumante e passito; 
Gaglioppo; 
Greco nero; 
Aglianico; 
Calabrese; 
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet; 
Merlot; 
Sangiovese. 
 
 
 
2.  L'utilizzo  delle  sottozone:  "Condoleo",   Donnici",   "Esaro",
"Pollino", "San Vito di Luzzi",  "Colline  del  Crati",  "Verbicaro",
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto nei  predetti  allegati,  per  la
produzione dei vini delle relative sottozone devono essere  applicate
le norme previste dal presente disciplinare di produzione.