Articolo 2. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Terre di Cosenza" rosso: Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 40%. "Terre di Cosenza" rosato: Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell'60 %; possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %. "Terre di Cosenza" bianco: Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60 %; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %. "Terre di Cosenza" bianco spumante: Mantonico minimo 60%. possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %. "Terre di Cosenza" spumante rose': Mantonico minimo 60%. possono concorrere, da soli o congiuntamente i seguenti vitigni a bacca nera: greco nero, magliocco, gaglioppo aglianico e calabrese fino a un massimo del 40 %. "Terre di Cosenza" Magliocco: Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85 %; possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %. Tale tipologia deve, obbligatoriamente, fare specifico riferimento alla sottozona e/o alla vigna dalla quale provengono le uve, e rispondere ai requisiti di produzione specificati nei successivi articoli 4 e 6. La denominazione "Terre di Cosenza", con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno: Greco bianco; Guarnaccia bianca; Malvasia bianca; Montonico bianco (localmente detto Mantonico); Pecorello; Chardonnay; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet Sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Calabria, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.