(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
La  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"  e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti  aventi,  in
ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
 
"Terre di Cosenza" rosso: 
Magliocco (  localmente  detto  anche  Magliocco  Dolce  o  Arvino  o
Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%; 
possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  di  altri
vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione
Calabria, fino ad un massimo del 40%. 
 
"Terre di Cosenza" rosato: 
Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da  soli  o
congiuntamente, nella percentuale minima dell'60 %; 
possono concorrere altri vitigni, fra quelli idonei alla coltivazione
nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %. 
 
"Terre di Cosenza" bianco: 
Greco bianco, Guarnaccia  bianca,  Pecorello,  Montonico  (localmente
Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60
%; 
possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei
alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %. 
 
"Terre di Cosenza" bianco spumante: 
Mantonico minimo 60%. 
possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei
alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %. 
 
"Terre di Cosenza" spumante rose': 
Mantonico minimo 60%. 
possono concorrere, da soli o congiuntamente  i  seguenti  vitigni  a
bacca nera: greco nero, magliocco, gaglioppo  aglianico  e  calabrese
fino a un massimo del 40 %. 
 
"Terre di Cosenza" Magliocco: 
Magliocco (  localmente  detto  anche  Magliocco  Dolce  o  Arvino  o
Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85 %; 
possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da
soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %. 
 
Tale tipologia deve, obbligatoriamente,  fare  specifico  riferimento
alla sottozona e/o alla  vigna  dalla  quale  provengono  le  uve,  e
rispondere ai requisiti  di  produzione  specificati  nei  successivi
articoli 4 e 6. 
La denominazione "Terre di Cosenza", con  la  specificazione  di  una
delle seguenti indicazioni di vitigno: 
 
Greco bianco; 
Guarnaccia bianca; 
Malvasia bianca; 
Montonico bianco (localmente detto Mantonico); 
Pecorello; 
Chardonnay; 
Gaglioppo; 
Greco nero; 
Aglianico; 
Calabrese; 
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet; 
Merlot; 
Sangiovese, 
 
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; 
possono concorrere alla produzione di detti vini  anche  le  uve  dei
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla  coltivazione  per  la
regione Calabria, e presenti nei vigneti in misura non  superiore  al
15% del totale.