(Annesso-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
Le uve destinate alla produzione dei vini atti  ad  essere  designati
con la Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" di cui
all'articolo 1  devono  provenire  dai  vigneti  ubicati  nell'intero
territorio amministrativo della provincia di Cosenza.