Articolo 5. Le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini di cui all'art. 1, anche con l'indicazione della sottozona, devono essere effettuate nell'ambito della provincia di Cosenza. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" rosso, con o senza indicazione della sottozona, dopo 24 mesi di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, puo' portare in etichetta la menzione "riserva". Per la produzione delle tipologie passito le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata . L'immissione al consumo puo' essere effettuata a partire dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione. Per la produzione delle tipologie vendemmia tardiva l'appassimento delle uve deve avvenire sulla pianta. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito e/o vendemmia tardiva per la quale non deve essere superiore al 50%. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" Novello deve essere ottenuta con la macerazione carbonica di almeno il 40 % delle uve. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 9 (nove) mesi e la durata del procedimento di elaborazione non deve essere inferiore a 12 (dodici) mesi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.