(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
Le operazioni di vinificazione per la  produzione  dei  vini  di  cui
all'art. 1, anche con l'indicazione della  sottozona,  devono  essere
effettuate nell'ambito della provincia di Cosenza. 
Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"
rosso, con o senza indicazione  della  sottozona,  dopo  24  mesi  di
invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno della  vendemmia,
puo' portare in etichetta la menzione "riserva". 
Per la produzione delle tipologie passito le  uve,  dopo  un'accurata
cernita, devono essere  sottoposte  ad  appassimento  all'aria  o  in
locali idonei, con possibilita' di una  parziale  disidratazione  con
aria ventilata e/o deumidificata . 
L'immissione al consumo puo'  essere  effettuata  a  partire  dal  1°
dicembre dell'anno successivo a quello di produzione. 
Per la produzione delle tipologie  vendemmia  tardiva  l'appassimento
delle uve deve avvenire sulla pianta. 
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non
deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione
della tipologia passito e/o vendemmia tardiva per la quale  non  deve
essere superiore al 50%. 
La Denominazione di Origine Controllata "Terre  di  Cosenza"  Novello
deve essere ottenuta con la macerazione carbonica di almeno il  40  %
delle uve. 
La  tipologia  spumante  deve  essere  ottenuta  esclusivamente   per
rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti  per
almeno 9 (nove) mesi e la durata del procedimento di elaborazione non
deve essere inferiore a 12 (dodici) mesi. 
Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche,
leali e costanti, atte a  conferire  ai  vini  le  proprie  peculiari
caratteristiche.