Articolo 7. Alla Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" e' vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" puo' figurare in etichetta il nome della sottozona in carattere di dimensione doppia rispetto a quella utilizzata per la Denominazione di Origine. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza" e sue sottozone nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall'assemblaggio di due varieta' di vitigno e' ammessa l'indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni. - Essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza"; - Siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore; - Le varieta' da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantita' utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale; - Il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varieta' menzionate. Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" e' consentito l'uso della menzione vigna seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale alle condizioni stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 61/2010. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad esclusione delle tipologie spumante.