(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
Alla Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"  e'
vietata l' aggiunta di qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 
Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata "Terre di Cosenza" puo' figurare in etichetta  il
nome della sottozona in carattere di  dimensione  doppia  rispetto  a
quella utilizzata per la Denominazione di Origine. 
Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Terre  di  Cosenza"  e  sue  sottozone   nelle
tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino  dall'assemblaggio  di
due varieta' di vitigno e' ammessa l'indicazione dei vitigni  che  lo
compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore  ed  alle
seguenti condizioni. 
- Essa non contenga il riferimento geografico della denominazione  di
origine controllata "Terre di Cosenza"; 
 
- Siano riportati con gli stessi caratteri  e  realizzazione  grafica
della altre informazioni al consumatore; 
- Le varieta' da cui il vino deriva devono essere indicate in  ordine
decrescente in relazione alle quantita' utilizzate e  che  ognuno  di
esse partecipi per almeno il 15% del totale; 
- Il prodotto in  questione  sia  ottenuto  al  100%  dalle  varieta'
menzionate. 
 
Per  tutte  le  tipologie  dei  vini  a  Denominazione   di   Origine
Controllata "Terre di Cosenza" e'  consentito  l'uso  della  menzione
vigna  seguita  dal  relativo  toponimo  o  nome  tradizionale   alle
condizioni stabilite  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  n.
61/2010. 
Nell'etichettatura dei vini a denominazione  di  origine  controllata
"Terre  di  Cosenza"  deve  figurare  l'indicazione  dell'annata   di
produzione delle uve, ad esclusione delle tipologie spumante.