Articolo 2. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "Colline del Crati" e' riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Terre di Cosenza" Colline del Crati rosso (anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva e con la menzione riserva): Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero): minimo 70%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino ad un massimo del 30%. "Terre di Cosenza" Colline del Crati rosato: Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell'70 %; Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %. "Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco (anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva): Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70 %; Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %. "Terre di Cosenza" Colline del Crati Magliocco (anche con la menzione riserva): Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero), minimo 85 %; Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.