(Allegato A-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"
accompagnata dalla specificazione della sottozona "Colline del Crati"
e' riservata ai vini ottenuti esclusivamente da  uve  provenienti  da
vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione
ampelografica: 
 
"Terre di Cosenza" Colline del Crati  rosso  (anche  nelle  tipologie
passito, vendemmia tardiva e con la menzione riserva): 
Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico  nero):
minimo 70%; 
possono concorrere alla produzione di detto  vino  le  uve  di  altri
vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione
Calabria, fino ad un massimo del 30%. 
 
"Terre di Cosenza" Colline del Crati rosato: 
Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da  soli  o
congiuntamente, nella percentuale minima dell'70 %; 
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla
coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %. 
 
"Terre di Cosenza" Colline del Crati bianco  (anche  nella  tipologia
passito e vendemmia tardiva): 
Greco bianco, Guarnaccia  bianca,  Pecorello,  Montonico  (localmente
Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70
%; 
Possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei
alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %. 
 
"Terre di Cosenza" Colline del Crati Magliocco (anche con la menzione
riserva): 
Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Mantonico nero),
minimo 85 %; 
Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da
soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.