(Allegato A-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'  art.2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona. 
La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per i vini a Denominazione di Origine Controllata Terre
di Cosenza accompagnata dalla specificazione "Colline del Crati"  non
deve essere superiore a tonnellate 10. 
Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Terre  di  Cosenza"   sottozona   "Colline   del   Crati"   con   la
specificazione del vitigno "Magliocco",  la  produzione  di  uva  per
ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7. 
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine
Controllata Terre di Cosenza sottozona  "Colline  del  Crati"  devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo
di: 
 
Bianco 10,5 % 
Rosato 10,5 % 
Rosso 11,0 % 
Riserva 11,5 % 
Magliocco 12,0 % 
Passito 13,0 % 
Vendemmia tardiva 12,0 % 
 
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono
essere ridotti dello 0,5% vol.