Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all' art.2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini a Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza accompagnata dalla specificazione "Colline del Crati" non deve essere superiore a tonnellate 10. Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Colline del Crati" con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7. Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza sottozona "Colline del Crati" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: Bianco 10,5 % Rosato 10,5 % Rosso 11,0 % Riserva 11,5 % Magliocco 12,0 % Passito 13,0 % Vendemmia tardiva 12,0 % Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.