(Allegato A-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine
Controllata "Terre di  Cosenza"  sottozona  "Colline  del  Crati"  e'
vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato e similari. 
Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attivita'  agricola  dell'
imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri
termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  Cee
e nazionali in materia.