Articolo 8. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro della capacita' di 0,250 litri - 0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.