(Allegato B-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza"
accompagnata dalla specificazione "Condoleo" e' riservata ai seguenti
vini: 
 
rosso anche nelle tipologie passito,  vendemmia  tardiva,  riserva  e
novello; 
rosato; 
bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva; 
Greco nero anche nella tipologia riserva. 
 
I vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata  Terre  di  Cosenza
accompagnata  dalla  specificazione  della  sottozona  "Condoleo"  e'
riservata ai vini  ottenuti  esclusivamente  da  uve  provenienti  da
vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione
ampelografica: 
 
"Terre di Cosenza"Condoleo rosso (anche  nelle  tipologie  passito  e
vendemmia tardiva, riserva e novello): 
Greco nero, minimo 60 %; 
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla
coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 40 %. 
 
"Terre di Cosenza"Condoleo rosato: 
Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico,  Calabrese,  da  soli  o
congiuntamente, nella percentuale minima dell' 80 %; 
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei  alla
coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 20 %. 
 
"Terre di Cosenza"Condoleo bianco (anche nella  tipologia  passito  e
vendemmia tardiva): 
Greco bianco, Guarnaccia  bianca,  Pecorello,  Montonico  (localmente
Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70
%; 
Possono concorrere altri vitigni a bacca  bianca  fra  quelli  idonei
alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %. 
 
"Terre di Cosenza"Condoleo Greco nero: 
Greco nero, minimo 85 %; 
Possono concorrere, Magliocco, Gaglioppo,  Aglianico,  Calabrese,  da
soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.