Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all' art.2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Condoleo" non deve essere superiore a tonnellate 10. Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Condoleo" con la specificazione del vitigno "Greco nero", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7. Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Terre di Cosenza sottozona "Condoleo" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: Rosato 10,5 % Rosso 11,0 % Novello 11,0 % Riserva 11,5 % Greco nero 12,0 % Bianco 10,5 % Vendemmia tardiva 12,0 % Passito 13,0 % Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.