(Allegato C-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
Le condizioni  ambientali  di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre  di
Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici"di  cui  all'
art.2 debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve, ai mosti  ed  ai  vini  derivati,  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati
su terreni idonei. 
Sono da escludersi, ai fini della iscrizione  all'  albo,  i  vigneti
situati in aree particolarmente umide. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
debbono essere tali da non modificare le caratteristiche di  qualita'
dell' uva e  dei  vini  derivati.  Sono  da  escludere  le  forme  di
allevamento a tendone. 
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l' irrigazione di
soccorso per non piu' di due interventi annui prima dell' invaiatura. 
I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un  numero  minimo
di 2500 ceppi per ettaro. 
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non  deve
superare le 10 tonnellate per la produzione del vino a  Denominazione
di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della
sottozona "Donnici" bianco, rosso e  rosato.  Per  l'ottenimento  dei
vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la
specificazione della sottozona "Donnici" con  la  specificazione  del
vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di  vigneto  non
deve essere superiore a tonnellate 7. 
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la produzione massima
per ettaro di vigneti in coltura promiscua deve essere  calcolata  in
rapporto all' effettiva superficie coperta dalla vite. 
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare
alla produzione dei  vini  "Terre  di  Cosenza"  sottozona  "Donnici"
devono essere riportati nei limiti di cui  sopra,  fermi  restando  i
limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi,  purche'  la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. 
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non
deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione
della tipologia passito e/o vendemmia tardiva per la quale  non  deve
essere superiore al 50%. 
Qualora superi questo limite, ma non il  75%,  l'  eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto. 
La regione Calabria, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della
vendemmia, un limite di produzione di  uva  per  ettaro  inferiore  a
quelli fissati  nel  presente  disciplinare  di  produzione,  dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle  politiche   agricole,
alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini. 
Le uve destinate alla vinificazione  debbono  assicurare  ai  vini  a
Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"  con  la
specificazione della sottozona "Donnici" bianco e  rosato  un  titolo
alcometrico volumico minimo naturale del 10%  ed  al  vino  "Donnici"
rosso un titolo alcometrico volumico naturale minimo dell' 11,0%.