Articolo 4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici"di cui all' art.2 debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei. Sono da escludersi, ai fini della iscrizione all' albo, i vigneti situati in aree particolarmente umide. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualita' dell' uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l' irrigazione di soccorso per non piu' di due interventi annui prima dell' invaiatura. I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 10 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" bianco, rosso e rosato. Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7. Fermo restando il limite massimo sopra indicato la produzione massima per ettaro di vigneti in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all' effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini "Terre di Cosenza" sottozona "Donnici" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito e/o vendemmia tardiva per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l' eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici" bianco e rosato un titolo alcometrico volumico minimo naturale del 10% ed al vino "Donnici" rosso un titolo alcometrico volumico naturale minimo dell' 11,0%.