(Allegato C-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
legali, costanti e tradizionali della  zona  -anche  se  attuate  con
metodologie e macchinari moderni- e comunque atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche qualitative.