Articolo 7. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici"rosso, dopo due anni di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell' anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione "riserva". Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con la specificazione della sottozona "Donnici"rosso puo' utilizzare in etichetta l' indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli. Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Donnici" e' vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. Le indicazioni tendenti a specificare l' attivita' agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.