(Allegato C-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con
la specificazione della sottozona "Donnici"rosso, dopo  due  anni  di
invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell' anno della vendemmia,
di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in
bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione "riserva". 
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" con
la specificazione della sottozona "Donnici"rosso puo'  utilizzare  in
etichetta l' indicazione "Novello" secondo la vigente normativa per i
vini novelli. 
Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine
Controllata "Terre di Cosenza"  sottozona  "Donnici"  e'  vietata  l'
aggiunta di qualsiasi qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato e similari. 
Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attivita'  agricola  dell'
imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri
termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  Cee
e nazionali in materia.