(Allegato D-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'  art.2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona. 
La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per i  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Esaro" non deve
essere superiore a tonnellate 10. 
Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Terre di  Cosenza"  sottozona  "Esaro"  con  la  specificazione  del
vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di  vigneto  non
deve essere superiore a tonnellate 7. 
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di  Origine
Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Esaro" devono assicurare ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 
 
Bianco 10,5 % 
Rosato 10,5 % 
Rosso 11,0 % 
Riserva 11,5 % 
Magliocco 12,0 % 
Vendemmia tardiva 12,0 % 
Passito 13,0 % 
 
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono
essere ridotti dello 0,5% vol.