(Allegato D-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
Per la produzione della  tipologia  passito,  le  uve  devono  essere
sottoposte all' appassimento in pianta o dopo la  raccolta,  fino  ad
assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico  volumico  minimo
del 16%. 
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non
deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione
della tipologia passito per la quale non  deve  essere  superiore  al
50%.