Articolo 2. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Pollino" e' riservata ai seguenti vini: bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva; rosso anche nelle tipologie riserva, novello, passito e vendemmia tardiva; rosato; Magliocco anche nella tipologia riserva; moscato passito. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "Pollino" e' riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Terre di Cosenza" Pollino bianco (anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva): Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 80 %; Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 20 %. "Terre di Cosenza" Pollino rosso (anche nelle tipologie riserva, novello, passito e vendemmia tardiva): Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima) e/o Gaglioppo, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 60%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 40 %; "Terre di Cosenza" Pollino rosato: Magliocco, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 70 %; Possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino a un massimo del 30 %. "Terre di Cosenza" Pollino Magliocco (anche nella tipologia riserva): Magliocco (localmente detto anche Guarnaccia nera o Magliocco Dolce o Mantonico nero o Lacrima), minimo 85 %; Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %. "Terre di Cosenza" Pollino Moscato passito: Moscato, minimo 85 %; Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei nella regione Calabria, nella misura massima del 15 %.