(Allegato E-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione del vino a denominazione di  origine  controllata  di  cui
all' art.1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione
e comunque  atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
Sono, pertanto, da escludere i vigneti di fondo  valle  e  quelli  di
pianura. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di  cui  all'
art.1 non deve essere superiore a tonnellate 10 per ettaro di vigneto
in  coltura  specializzata.  A   detto   limite   anche   in   annate
eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovra'   essere   riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione  non
superi del 20% il limite massimo. 
La resa massima dell' uva in vino non deve essere superiore al 70 per
cento ad eccezione della tipologia passito  per  la  quale  non  deve
essere superiore al 50%. 
Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "Pollino" e
con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione  di  uva
per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7.