(Allegato E-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una  gradazione
alcolica minima naturale di 11,5 e di 12,00 per il superiore. 
Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
legali e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.