(Allegato E-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
Il vino a Denominazione di Origine Controllata  "Terre  di  Cosenza",
con la specificazione della  sottozona  "Pollino",  ottenuto  da  uve
aventi una gradazione alcolica complessiva  minima  naturale  di  12,
immesso al consumo con una  gradazione  alcolica  complessiva  minima
naturale di 12,5 e con un periodo di invecchiamento  obbligatorio  di
almeno due anni a partire dal primo novembre dell'anno di  produzione
delle  uve,  puo'  portare  in   etichetta   la   qualificazione   di
"superiore". 
Il vino a Denominazione di Origine Controllata  "Terre  di  Cosenza",
sottozona Pollino rosso riserva deve essere sottoposto ad un  periodo
di invecchiamento obbligatorio di almeno  due  anni.  Il  periodo  di
invecchiamento decorre dal primo novembre dell'  anno  di  produzione
delle uve. 
Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di  Origine
Controllata "Terre di Cosenza"  sottozona  "Pollino"  e'  vietata  l'
aggiunta di qualsiasi qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato e similari. 
Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attivita'  agricola  dell'
imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri
termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  Cee
e nazionali in materia.