Articolo 7. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "Pollino", ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12, immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12,5 e con un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a partire dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve, puo' portare in etichetta la qualificazione di "superiore". Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", sottozona Pollino rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell' anno di produzione delle uve. Nella designazione e presentazione dei vini Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Pollino" e' vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. Le indicazioni tendenti a specificare l' attivita' agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.