(Allegato F-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
La  Denominazione  di  Origine   Controllata   "Terre   di   Cosenza"
accompagnata dalla specificazione "San Vito di Luzzi" e' riservata ai
seguenti vini: 
 
bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva; 
rosso anche nelle tipologie riserva,  novello,  passito  e  vendemmia
tardiva; 
rosato; 
Magliocco anche nella tipologia riserva . 
 
I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"
accompagnata dalla specificazione della sottozona "San Vito di Luzzi"
e' riservata ai vini ottenuti esclusivamente da  uve  provenienti  da
vigneti  aventi  in  ambito  aziendale   la   seguente   composizione
ampelografica: 
 
"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi bianco,  anche  nella  tipologia
passito e vendemmia tardiva: 
Malvasia bianca: dal 40 al 60%; 
Greco bianco: dal 20 al 30%; 
Guarnaccia bianca, fino al 30%; 
 
possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca,  idonei   alla
coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 40%; 
 
"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi  rosso,  anche  nelle  tipologie
passito e/o vendemmia tardiva, novello e riserva: 
Gaglioppo e/o Magliocco (localmente noto come  Magliocco  Dolce),  da
soli o congiuntamente: minimo il 70%; 
possono concorrere i vitigni bacca  nera,  idonei  alla  coltivazione
nella regione Calabria, fino ad un massimo  del  30%  e  la  Malvasia
bianca fino ad un massimo del 10%. 
 
"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi rosato: 
Gaglioppo e/o Magliocco (localmente noto come  Magliocco  Dolce),  da
soli o congiuntamente: minimo il 70%; 
Malvasia: fino a un massimo del 10%; 
possono concorrere i vitigni Greco nero, Sangiovese e altri vitigni a
bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino  ad
un massimo del 30%. 
 
"Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Magliocco, anche nella tipologia
riserva: 
Magliocco (localmente noto anche come Arvino, Aglianico di Cassano  e
Lacrima), minimo 85 %; Possono  concorrere,  Greco  nero,  Gaglioppo,
Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura  massima
del 15 %.