Articolo 2. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito di Luzzi" e' riservata ai seguenti vini: bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva; rosso anche nelle tipologie riserva, novello, passito e vendemmia tardiva; rosato; Magliocco anche nella tipologia riserva . I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "San Vito di Luzzi" e' riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi bianco, anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva: Malvasia bianca: dal 40 al 60%; Greco bianco: dal 20 al 30%; Guarnaccia bianca, fino al 30%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 40%; "Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi rosso, anche nelle tipologie passito e/o vendemmia tardiva, novello e riserva: Gaglioppo e/o Magliocco (localmente noto come Magliocco Dolce), da soli o congiuntamente: minimo il 70%; possono concorrere i vitigni bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 30% e la Malvasia bianca fino ad un massimo del 10%. "Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi rosato: Gaglioppo e/o Magliocco (localmente noto come Magliocco Dolce), da soli o congiuntamente: minimo il 70%; Malvasia: fino a un massimo del 10%; possono concorrere i vitigni Greco nero, Sangiovese e altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 30%. "Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi Magliocco, anche nella tipologia riserva: Magliocco (localmente noto anche come Arvino, Aglianico di Cassano e Lacrima), minimo 85 %; Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %.