(Allegato F-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre  di
Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito  di  Luzzi",  di
cui all' articolo 2, devono essere quelle tradizionali della  zona  e
comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai  vini  derivati  le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben  esposti,  ubicati
su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di  potatura
devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E'  vietata  ogni
pratica di forzatura. 
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non  deve
essere  superiore  alle  10  tonnellate  per  ettaro  per  tutte   le
tipologie,  mentre  in  coltura   promiscua   non   dovra'   superare
rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo. 
A  detti  limiti  anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione dovra' essere riportata attraverso  un'  accurata  cernita
delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non  superi  del
20% i limiti massimi. 
La Regione Calabria, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni
di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia,
puo' stabilire un limite massimo di  produzione  di  uva  per  ettaro
inferiore  a  quello  fissato  nel  presente  disciplinare,   dandone
immediata  comunicazione  al  ministero  delle  Politiche   agricole,
alimentari e forestali, al Comitato nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini. 
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di  cui
all'articolo 2 un titolo alcolometrico volumico naturale  minimo  del
10,5% per il tipo bianco e dell' 11% per i tipi rosso e rosato.