Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "San Vito di Luzzi", di cui all' articolo 2, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore alle 10 tonnellate per ettaro per tutte le tipologie, mentre in coltura promiscua non dovra' superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un' accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti massimi. La Regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'articolo 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il tipo bianco e dell' 11% per i tipi rosso e rosato.