Articolo 5. La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi non deve essere superiore al 70% ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "San Vito di Luzzi", con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7. Qualora la resa uva-vino superi la percentuale sopra indicata, l' eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. I vini a denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza" San Vito di Luzzi bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell' anno successivo a quello della vendemmia.