(Allegato F-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
La resa massima delle uve in vino per tutti i tipi  non  deve  essere
superiore al 70% ad eccezione della tipologia passito  per  la  quale
non deve essere superiore al 50%. 
Per l'ottenimento dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona  "San  Vito
di  Luzzi",  con  la  specificazione  del  vitigno  "Magliocco",   la
produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere  superiore  a
tonnellate 7. 
Qualora la resa uva-vino superi la  percentuale  sopra  indicata,  l'
eccedenza  non  avra'   diritto   alla   denominazione   di   origine
controllata. 
Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono  ammesse
soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della
zona  e  comunque  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro   peculiari
caratteristiche. 
I vini a denominazione di origine controllata "Terre di Cosenza"  San
Vito di Luzzi bianco, rosso e rosato non possono  essere  immessi  al
consumo prima del mese di gennaio  dell'  anno  successivo  a  quello
della vendemmia.