(Allegato F-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "San Vito di  Luzzi"
e' vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  comprese  gli
aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato, e similari. 
Le indicazioni tendenti a specificare  l'  attivita'  agricola  dell'
imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere  e  altri
termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni  Cee
e nazionali in materia.