Articolo 7. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "San Vito di Luzzi" e' vietata l' aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi comprese gli aggettivi extra, fine, riserva, scelto, selezionato, e similari. Le indicazioni tendenti a specificare l' attivita' agricola dell' imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni Cee e nazionali in materia.