(Allegato F-art. 8)
                             Articolo 8. 
 
I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere  immessi  al   consumo
esclusivamente in bottiglie di vetro della capacita' di 0,250 litri -
0,375 litri - 0,500 litri - 0,750 litri - 1,5 litri - 3,0 litri  -  5
litri - 6,0 litri - 9,0 litri - 10 litri e superiori,  ad  esclusione
di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente
in materia. I sistemi di chiusura  consentiti  sono  quelli  previsti
dalle norme di legge.