Articolo 2. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro" e' riservata ai seguenti vini: bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva; rosso anche nelle tipologie riserva, novello, passito e vendemmia tardiva; rosato; Magliocco anche nella tipologia riserva; moscato passito. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione della sottozona "Verbicaro" e' riservata ai vini ottenuti esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Terre di Cosenza" Verbicaro bianco anche nella tipologia passito e vendemmia tardiva: Greco bianco: minimo 30%; Malvasia bianca: massimo il 40%; Guarnaccia bianca, fino al 30%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 30%; "Terre di Cosenza" Verbicaro rosso anche nelle tipologie passito e vendemmia tardiva, novello e riserva: Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera) e Greco nero, da soli o congiuntamente dal 60 all' 80%; Malvasia bianca, Guarnaccia bianca, Greco bianco, da soli o congiuntamente, massimo il 20%; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 20%. "Terre di Cosenza" Verbicaro rosato: Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera ) e Greco nero, da soli o congiuntamente dal 60 all' 80%; Malvasia bianca, Guarnaccia bianca, Greco bianco, da soli o congiuntamente, massimo 20%; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Calabria, fino ad un massimo del 20%. "Terre di Cosenza" Verbicaro Magliocco: Magliocco (localmente chiamato anche Guarnaccia nera), minimo 85 %; Possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15 %. "Terre di Cosenza" Verbicaro Moscato passito: Moscato, minimo 85 %; Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei nella regione Calabria, nella misura massima del 15 %.