(Allegato G-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre  di
Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro" devono  essere
quelli tradizionali della  zona  di  produzione  e  comunque  atte  a
conferire alle uve  ed  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i  terreni  collinari,
pedocollinari e quelli  della  zona  di  pianura  delimitata,  mentre
debbono venire esclusi i vigneti ubicati  in  terreni  umidi  e  male
esposti. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di  potatura
debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti  a  non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E'  esclusa  ogni
pratica di forzatura. 
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini a  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Terre di Cosenza" accompagnata dalla  specificazione  "Verbicaro"non
devono essere superiori alle 10 tonnellate per ettaro. 
Le uve devono assicurare ai vini a DOC "Terre di  Cosenza"  Verbicaro
bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale  del
10 % ed al rosso dell' 11 % (12 % al riserva). 
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al
70% per tutti i vini ad eccezione  della  tipologia  passito  per  la
quale non deve essere superiore al 50%. Per l'ottenimento dei vini  a
Denominazione di Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza",  con  la
specificazione della sottozona "Verbicaro" e  con  la  specificazione
del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro  di  vigneto
non deve essere superiore a tonnellate 7. 
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%,l'eccedenza non  ha
diritto ad alcuna denominazione d' origine; oltre il  75%  decade  il
diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.