Articolo 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro" devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedocollinari e quelli della zona di pianura delimitata, mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati in terreni umidi e male esposti. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' esclusa ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" accompagnata dalla specificazione "Verbicaro"non devono essere superiori alle 10 tonnellate per ettaro. Le uve devono assicurare ai vini a DOC "Terre di Cosenza" Verbicaro bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10 % ed al rosso dell' 11 % (12 % al riserva). La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza", con la specificazione della sottozona "Verbicaro" e con la specificazione del vitigno "Magliocco", la produzione di uva per ettaro di vigneto non deve essere superiore a tonnellate 7. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%,l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione d' origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.