(Allegato G-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
Il vino a Denominazione di Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"
sottozona "Verbicaro" rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a  12,5%  e  che
sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore  a
tre anni, puo' portare in etichetta la menzione "Riserva". 
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio  successivo  all'
annata di produzione delle uve. 
Nella vinificazione dei vini di cui all' art.6 sono ammesse  soltanto
le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali  della  zona  e
comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 
I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"
sottozona "Verbicaro" bianco,  rosso  e  rosato  non  possono  essere
immessi al consumo prima del mese di gennaio dell' anno successivo  a
quello della vendemmia.