Articolo 5. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro" rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5% e che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, puo' portare in etichetta la menzione "Riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all' annata di produzione delle uve. Nella vinificazione dei vini di cui all' art.6 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Cosenza" sottozona "Verbicaro" bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell' anno successivo a quello della vendemmia.