(Allegato G-art. 6)
                             Articolo 6. 
 
I vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Terre  di  Cosenza"
sottozona "Verbicaro" all' atto dell' immissione  al  consumo  devono
rispondere alla seguenti caratteristiche: 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro bianco 
 
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
odore: delicato caratteristico; 
sapore: secco, morbido, talvolta aromatico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.; 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 15g/l. 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro passito bianco 
 
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato; 
odore:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di
provenienza; 
sapore: dolce, fine, delicato; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui  almeno
13 % vol. svolto; 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo 26 g/l 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro vendemmia tardiva bianco 
 
colore: giallo paglierino intenso o dorato, talvolta ambrato; 
odore:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di
provenienza; 
sapore: dolce, fine, delicato; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui  almeno
12 % vol. svolto; 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo 26 g/l 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro rosso, anche nella tipologia riserva 
 
colore: rosso rubino piu' o meno carico; 
odore: vinoso, delicato, caratteristico; 
sapore:  gradevole,   asciutto,   vellutato,   talvolta   leggermente
aromatico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % vol. (12,5 per il
riserva); 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 20 g/l. 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro rosso novello 
 
colore: rosso rubino; 
profumo: fruttato; 
sapore: armonico fresco; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; 
acidita' totale minima: 4,5 g/l.; 
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.; 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro passito rosso 
 
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento; 
odore:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di
provenienza; 
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui  almeno
13 % vol. svolto; 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 26 g/l. 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro vendemmia tardiva rosso 
 
colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento; 
odore:  intenso,  caratteristico  del  vitigno  o  dei   vitigni   di
provenienza; 
sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol. di cui  almeno
12 % vol. svolto; 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 26 g/l. 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro Rosato 
 
colore: rosa piu' o meno intenso; 
odore: delicato caratteristico; 
sapore: fresco, asciutto, armonico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11 % vol.; 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 18 g/l. 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro Magliocco, anche nella tipologia riserva 
 
colore: rosso rubino piu' o meno carico; 
odore: caratteristico, gradevole, complesso; 
sapore: pieno, asciutto e armonico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.; 
acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. 
 
"Terre di Cosenza" Verbicaro Moscato passito 
 
colore: giallo dorato piu' o meno intenso; 
odore: gradevole e aromatico; 
sapore: dolce, caratteristico del Moscato; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui  almeno
13 % vol. svolto; 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 26 g/l. 
 
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti  di  legno  il
sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. 
E' in facolta' del Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, modificare con  proprio  decreto  i  limiti  minimi
sopra indicati per  l'acidita'  totale  e  l'estratto  non  riduttore
minimo.