Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre in  commercio,  a  partire  dalla
campagna vendemmiale  2011/2012,  i  vini  con  la  Denominazione  di
Origine Controllata "Colli  dell'Etruria  Centrale",  provenienti  da
vigneti non ancora iscritti, ma aventi  base  ampelografica  conforme
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti  ad  effettuare  l'iscrizione  dei  medesimi  allo   Schedario
Viticolo per la D.O.C.  in  questione,  ai  sensi  dell'art.  12  del
decreto legislativo  8  aprile  2010  n.  61,  e  conformemente  alle
disposizioni impartite dalla Regione Toscana.