Art. 3 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Colli  dell'Etruria  Centrale"  e'  tenuto,  a   norma   di   legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari