Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre in  commercio,  a  partire  dalla
campagna vendemmiale  2011/2012,  i  vini  con  la  Denominazione  di
Origine Controllata "Vin Santo del Chianti", provenienti  da  vigneti
non ancora iscritti,  ma  aventi  base  ampelografica  conforme  alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad
effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo  per  la
D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo  8
aprile 2010 n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite  dalla
Regione Toscana.