Art. 3 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata  "Vin
Santo del Chianti" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari